Art. 3.

      1. La chiropratica forma oggetto di insegnamento nelle università italiane secondo quanto specificato all'articolo 4. L'accesso al relativo corso di laurea è comunque disciplinato dalla normativa vigente in materia di studi di livello universitario.
      2. La durata del corso di laurea di cui al comma 1 non deve essere inferiore a cinque anni accademici.

 

Pag. 5